Roma – Non c’è una norma che preveda espressamente l’obbligo in capo al gestore di posta elettronica di identificare il soggetto al quale viene assegnata una casella PEC, come rilevato autorevolmente sia in queste pagine che altrove anche recentemente. Ma, come spesso accade, la legge potrebbe aver detto meno di quello che pensava: se crediamo che il legislatore sia un sistema pensante e dotato di coerenza interna, beh… c’è rischio di restare delusi.
Non pretendo, pertanto, che quello che sto per dire risulti sensato o logico, tuttavia potrebbe essere una interpretazione possibile. La norma, infatti, non si identifica – sempre o in tutti i casi – con il contenuto di un articolo, ma con quella regola astratta che deriva dall’incrocio (o scontro…) tra articoli diversi collocati in provvedimenti diversi, di diverso valore e rango, sia perché avvenuti a distanza di tempo, sia perché parto di maggioranze parlamentari diverse o di altre variabili difficilmente definibili.
I provvedimenti diversi che si incrociano, sono due: il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) e il D.P.C.M. 2.11.2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).