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Obbligo di comunicazione PEC per amministratori: scadenza imminente!

A seguito delle disposizioni previste dall’art. 37 del D.L. 76/2020 e della normativa in evoluzione che si è ufficializzata nel 2025, è diventato obbligatorio per amministratori e liquidatori di società comunicare il proprio domicilio digitale (PEC personale) al Registro delle Imprese.

Questo adempimento si aggiunge all’obbligo già vigente per le imprese e riguarda ora anche le persone fisiche che rivestono ruoli societari, come:

  • Amministratori e membri del Consiglio di amministrazione
  • Liquidatori
  • Titolari di cariche o qualifiche in società di capitali e società di persone
  • Tutti i soggetti che, per legge, devono essere iscritti nel Registro Imprese

Quali sono i rischi per gli inadempienti?
La mancata registrazione del domicilio digitale può comportare:

  • L’iscrizione d’ufficio di un indirizzo PEC inattivo
  • Sanzioni amministrative fino a 2.064 euro
  • Difficoltà nel ricevere comunicazioni legali e ufficiali

Comma3 ti supporta in questo passaggio

Se ancora non disponi di una PEC personale o non l’hai registrata presso la Camera di Commercio, possiamo aiutarti ad attivarla rapidamente! Hai tempo fino al 30 giugno 2025.

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Da febbraio tutti con account PEC

pecROMA, 17 GEN – Dal prossimo mese tutti gli italiani avranno un account di posta elettronica certificata (PEC): lo ha annunciato il ministro Brunetta. La prossima settimana spiega il Ministro ‘verra’ scelto il provider’ di posta elettronica e poi sara’ possibile dotare gli italiani di e-mail in grado di dialogare con la pubblica amministrazione. Brunetta ha ‘bacchettato’ quegli ordini professionali che hanno tardato ad organizzare le Pec e, tra questi, l’Ordine dei giornalisti.

Fonte: Ansa

La PEC e l’identificazione del titolare

pecRoma – Non c’è una norma che preveda espressamente l’obbligo in capo al gestore di posta elettronica di identificare il soggetto al quale viene assegnata una casella PEC, come rilevato autorevolmente sia in queste pagine che altrove anche recentemente. Ma, come spesso accade, la legge potrebbe aver detto meno di quello che pensava: se crediamo che il legislatore sia un sistema pensante e dotato di coerenza interna, beh… c’è rischio di restare delusi.

Non pretendo, pertanto, che quello che sto per dire risulti sensato o logico, tuttavia potrebbe essere una interpretazione possibile. La norma, infatti, non si identifica – sempre o in tutti i casi – con il contenuto di un articolo, ma con quella regola astratta che deriva dall’incrocio (o scontro…) tra articoli diversi collocati in provvedimenti diversi, di diverso valore e rango, sia perché avvenuti a distanza di tempo, sia perché parto di maggioranze parlamentari diverse o di altre variabili difficilmente definibili.

I provvedimenti diversi che si incrociano, sono due: il Codice dell’amministrazione digitale (d. lgs. 82/2005) e il D.P.C.M. 2.11.2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata).

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